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D. 30/05/2006 n. 1052. Il cliente del mercato vincolato a cui venga proposta un'offerta contrattuale deve essere informato degli effetti dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione 20 ottobre 1999 n. 158/99. 3. Qualora le condizioni economiche dell'offerta contrattuale siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un diverso esercente, contestualmente alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera d) devono essere comunicate anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle oggetto dell'offerta. 4. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, oltre alle informazioni relative ai due servizi, fornite nel rispetto del presente Codice di condotta commerciale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione 22 luglio 2004 n. 126/2004, devono essere specificati i vincoli e gli effetti eventualmente previsti nel caso di estinzione di uno solo dei due contratti. 5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga al di fuori dei locali commerciali, l'esercente è tenuto ad informare il cliente della facoltà di recedere di cui al successivo art. 11, comma 3. 6. Qualora il contatto tra l'esercente ed il cliente avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa il cliente a) prima di proporre l'adesione al contratto, circa le modalità attraverso le quali è possibile ottenere le informazioni di cui al comma 1 in forma scritta b) della facoltà di recesso di cui al successivo art. 11, comma 4. TITOLO IV Contratto Art. 11 - Consegna del contratto e diritto di ripensamento 1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole a) una copia integrale del contratto b) la nota informativa di cui alla Scheda 1, allegata al presente Codice, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto c) una scheda riepilogativa dei corrispettivi conforme allo schema che verrà definito con successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente copia integrale del contratto e la scheda riepilogativa dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera c), informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico. 3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il cliente può recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della conclusione. 4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto. Art. 12 - Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale di clausole contrattuali 1. Qualora nel periodo di validità di un contratto nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per l'esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente a tale facoltà, l'esercente ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni. 2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. 3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli ef fetti della variazione proposta c) la decorrenza della variazione proposta d) i termini e modalità per la comunicazione da parte del cliente dell'even tuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Tabella 1 Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della spesa complessiva annua di cui all'art. 7 Clienti non domestici. Clienti domestici. Consumo (kWh/anno). Consumo (kWh/anno). 5.000 600 10.000 1.200 30.000 3.500 50.000 7.500 160.000 20.000 Scheda 1: Nota informativa per il cliente finale Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali Dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze. Il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perchè il distributore (cioè il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso. Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006 n. 105/06 un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento. 1. Trasparenza delle proposte contrattuali Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: identificarsi, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata; fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto; specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio; fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di distribuzione e dispacciamento; indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta. Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 2. Contratto Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole: tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente; la data di avvio del servizio e la durata del contratto; il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali garanzie che il cliente deve fornire all'impresa di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale); tutti gli oneri e le spese a carico del cliente; come e quando saranno misurati i consumi; quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle; le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita; i casi in cui l'impresa di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico; come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita. 3. Documentazione e diritto di ripensamento Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): entro 10 giorni l'impresa di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto; il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto. 4. Riepilogo Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi, che, chi le ha proposto il contratto: abbia indicato il nome e un recapito dell'impresa di vendita dell'energia elettrica; abbia fornito informazioni chiare su: il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le altre spese a carico del cliente previste dal contratto; la durata del contratto; come e quando saranno misurati i consumi; con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio; i tempi per l'avvio del servizio; abbia consegnato una copia scritta del contratto; Impresa di vendita.... Incaricato che ha proposto il contratto.... Denominazione dell'offerta contrattuale.... Luogo e data di consegna/di invio al cliente |
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